• 1)L'assicurato e' tenuto a fornire alla Istituzione presso la quale fa valere dei diritti a prestazioni per l'aggravamento della malattia professionale ovvero per il nuovo infortunio o la nuova malattia professionale, tutte le necessarie informazioni relative agli eventi dannosi precedentemente verificatisi.
  • 2)L'Istituzione competente per gli eventi precedenti e' tenuta a fornire alla Istituzione dell'altra Parte, dietro sua richiesta, le informazioni in proprio possesso.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art37 · fonte su Normattiva