- 1)L'assicurato e' tenuto a fornire alla Istituzione presso la quale fa valere dei diritti a prestazioni per l'aggravamento della malattia professionale ovvero per il nuovo infortunio o la nuova malattia professionale, tutte le necessarie informazioni relative agli eventi dannosi precedentemente verificatisi.
- 2)L'Istituzione competente per gli eventi precedenti e' tenuta a fornire alla Istituzione dell'altra Parte, dietro sua richiesta, le informazioni in proprio possesso.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
