Nel caso in cui si verifichi un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nell'altro Stato, l'Istituzione competente per il nuovo evento terra' conto della precedente lesione come se si fosse verificata sotto la propria legislazione ai fini della valutazione del grado di inabilita' al lavoro.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art26 · fonte su Normattiva