Nel caso in cui si verifichi in una delle due parti contraenti un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio sul lavoro o per una precedente malattia professionale verificata nell'altra parte, l'Istituzione competente per il nuovo evento terra' conto della precedente lesione come se si fosse verificata sotto la propria legislazione ai fini della valutazione del grado di inabilita' al lavoro.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art37 · fonte su Normattiva