• 1)Per esercitare il diritto di opzione previsto dall'articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione, l'interessato deve presentare la sua richiesta, informandone nel contempo il datore di lavoro, in Italia: alla competente sede locale dell'INAM; in Spagna: alla Delegazione provinciale competente dell'Istituto nacional de prevision.
  • 2)Il diritto di opzione deve essere esercitato entro 6 mesi dalla data in cui il lavoratore e' stato assunto presso l'Ufficio diplomatico o consolare ovvero e' entrato al servizio personale di agenti di tali uffici. L'opzione decorre dalla data di entrata in servizio.
  • 3)Da coloro che alla data di entrata in vigore della convenzione siano gia' stati assunti presso l'uffizio diplomatico o consolare ovvero siano entrati al servizio personale di agenti di tali uffici, l'opzione andra' esercitata entro 6 mesi dalla predetta data ed avra' effetto dalla data medesima.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art6 · fonte su Normattiva