Le istituzioni competenti all'applicazione del presente Accordo sono:
- a)nella Repubblica italiana, oltre agli organismi di sicurezza sociale competenti per particolari categorie di lavoratori:
- 1)l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'assicurazione contro la tubercolosi, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e le prestazioni familiari;
- 2)l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM), per quanto riguarda l'assicurazione contro le malattie e per la maternita';
- 3)l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- b)nello Stato spagnolo:
- 1)per le situazioni derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, invalidita' permanente, morte e sopravvivenza, nonche' vecchiaia, le singole Mutualidades Laborales;
- 2)per l'assistenza sanitaria e le prestazioni economiche per incapacita' lavorativa temporanea e invalidita' temporanea derivante da malattia comune o infortunio non professionale, per le prestazioni familiari e di disoccupazione, nonche' per le singole situazioni ed eventi protetti dai regimi speciali relativi ai lavoratori dell'agricoltura e dei servizi domestici; l'Instituto nacional de prevision (INPS);
- 3)per la protezione dei lavoratori marittimi, l'Instituto social de la marina.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
