Il lavoratore che soddisfa alle condizioni previste dalla legislazione di una parte contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione, comprese quelle per i familiari a carico, e che si reca nell'altra parte contraente, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate nell'accordo amministrativo di cui al successivo articolo 46. Le prestazioni che vengono erogate dall'istituzione della parte contraente in cui il disoccupato si e' recato saranno rimborsate dall'istituzione dell'altra parte secondo le modalita' fissate nell'accordo amministrativo.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art23 · fonte su Normattiva