I disoccupati di cui all'articolo 23 della presente Convenzione beneficiano, unitamente ai propri familiari, nella Parte in cui si sono recati, delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione della Parte cui spetta l'onere dell'indennita' di disoccupazione, dalla istituzione della Parte in cui si sono recati, secondo la legislazione che quest'ultima istituzione applica come se vi fossero iscritti e per l'intero periodo di godimento di detta indennita'.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art14 · fonte su Normattiva