• 1)I lavoratori, in disoccupazione completa, diversi da quelli considerati nell'articolo 12 e che soddisfino alle condizioni di cui all'articolo 37, beneficiano, unitamente ai propri familiari, nello Stato in cui trasferiscono la propria residenza, delle prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata per conto dell'istituzione dello Stato cui spetta l'onere dell'indennita' di disoccupazione e per tutto il periodo di godimento di detta indennita'.
  • 2)I lavoratori di cui all'articolo 12 in disoccupazione completa beneficiano, unitamente ai propri familiari, durante il periodo in cui fruiscono dell'indennita' di disoccupazione, delle prestazioni in natura previste dalla legislazione dello Stato in cui risiedono. L'onere delle prestazioni di cui al presente paragrafo sara' determinato nell'ambito degli accordi fra le istituzioni dei due Stati contraenti previsti dall'articolo 12, lettera a).

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art14 · fonte su Normattiva