Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti articoli 25, 26, 27 e' sospeso se, per l'esercizio di un'attivita' professionale, dette prestazioni sono dovute anche in virtu' della legislazione della parte contraente sul cui territorio risiedono o soggiornano i familiari.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
