In caso di aggravamento di una pneumoconiosi sclerogena che ha dato luogo alla ripartizione prevista dall'articolo 34, paragrafo 2, sono applicabili le seguenti disposizioni:

  • a)l'istituzione competente che ha concesso le prestazioni ai sensi dell'articolo 34 e' tenuta ad erogare le prestazioni tenendo conto dell'aggravamento secondo la legislazione che essa applica;
  • b)l'onere delle prestazioni in danaro rimane ripartito tra le istituzioni che partecipano all'onere delle prestazioni precedenti nella stessa proporzione stabilita ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2. Tuttavia se la vittima ha svolto ulteriormente un'attivita' che puo' aggravare la malattia professionale considerata, sotto la legislazione di una delle parti contraenti in cui essa aveva gia' svolto un'attivita' della stessa natura, l'istituzione di questa parte sostiene l'intero onere delle prestazioni in denaro corrisposte per l'aggravamento.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art36 · fonte su Normattiva