- 1)Nei casi di cui agli articoli 33 e 34, 1° comma, della Convenzione, la domanda di prestazioni puo' essere presentata all'Istituzione competente ovvero all'Istituzione del luogo di residenza nell'altra Parte contraente.
- 2)L'Istituzione che ha ricevuto la domanda, qualora accerti che il lavoratore ha svolto da ultimo nel territorio dell'altra Parte un'attivita' suscettibile di provocare o aggravare la malattia professionale considerata, trasmette senza indugio tale domanda, unitamente ai documenti che la corredano, alla Istituzione competente dell'altra Parte, informandone l'interessato.
- 3)Nei casi di cui all'articolo 34, 1° comma, della Convenzione l'Istituzione della Parte competente, qualora constati che la vittima o i suoi superstiti non soddisfano alle condizioni previste dalla legislazione che essa applica:
- a)trasmette, senza indugio, all'Istituzione dell'altra Parte contraente la domanda e tutti i documenti (compresi i rapporti e gli esami medici cui abbia proceduto) che la corredano, nonche' una copia della decisione di cui alla lettera b);
- b)notifica la sua decisione all'interessato indicando i motivi del rifiuto delle prestazioni, i mezzi ed i termini del ricorso e la data di trasmissione della domanda alla Istituzione dell'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
