Le persone alle quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione godono della parita' di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni delle legislazioni elencate al precedente articolo 2.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art4 · fonte su Normattiva