(1) Le persone fisiche e giuridiche, aventi il loro domicilio o la loro sede in uno degli Stati dell'Unione, godono, negli altri Stati dell'Unione, per quanto concerne il riconoscimento e la protezione del diritto del costitutore, del trattamento che le leggi rispettive di questi Stati accordano o accorderanno successivamente ai loro cittadini, senza pregiudicare i diritti specialmente previsti dalla presente convenzione e con riserva dell'adempimento delle condizioni e formalita' imposte ai loro cittadini. (2) I cittadini degli Stati dell'Unione, che non hanno domicilio ne' sede in uno di questi Stati, godono degli stessi diritti, con riserva dell'adempimento degli obblighi che possono loro essere imposti per consentire l'esame delle nuove varieta' che essi avrebbero ottenute e il controllo della loro moltiplicazione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art3 · fonte su Normattiva