[1]' di trattamento
[2]Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, le persone alle quali essa si applica sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di ciascuna Parte contraente alle stesse condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di tale Parte contraente.
Testo vigente dal 2 settembre 2003
