• 1)L'Istituzione competente potra' corrispondere all'interessato un anticipo nel corso dell'istruttoria della domanda.
  • 2)La concessione dell'anticipo e' subordinata alla sussistenza del diritto a pensione, che dovra' essere provato con documenti attestanti l'attivita' svolta nel territorio dell'altra parte.
  • 3)Nel caso in cui l'Istituzione competente di una parte contraente avesse concesso anticipi ad un beneficiario, detta Istituzione competente o, a sua richiesta, l'Istituzione competente dell'altra parte, potra' detrarre detto anticipo dagli importi che dovranno essere corrisposti al suddetto beneficiario.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art50 · fonte su Normattiva