- 1)L'Istituzione competente potra' corrispondere all'interessato un anticipo nel corso dell'istruttoria della domanda.
- 2)La concessione dell'anticipo e' subordinata alla sussistenza del diritto a pensione, che dovra' essere provato con documenti attestanti l'attivita' svolta nel territorio dell'altra parte.
- 3)Nel caso in cui l'Istituzione competente di una parte contraente avesse concesso anticipi ad un beneficiario, detta Istituzione competente o, a sua richiesta, l'Istituzione competente dell'altra parte, potra' detrarre detto anticipo dagli importi che dovranno essere corrisposti al suddetto beneficiario.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
