- 1)L'Istituzione di una parte contraente debitrice di prestazioni da corrispondere nell'altra parte in virtu' della presente Convenzione, si libera validamente di tali obbligazioni nella propria valuta.
- 2)Nel caso che nell'una e nell'altra parte vengano introdotte misure restrittive in materia valutaria, entrambi i Governi adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento di somme dovute dall'una o dall'altra parte.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
