• 1)L'Istituzione di una parte contraente debitrice di prestazioni da corrispondere nell'altra parte in virtu' della presente Convenzione, si libera validamente di tali obbligazioni nella propria valuta.
  • 2)Nel caso che nell'una e nell'altra parte vengano introdotte misure restrittive in materia valutaria, entrambi i Governi adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento di somme dovute dall'una o dall'altra parte.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art51 · fonte su Normattiva