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Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1986, n. 34, e 26 aprile 1986, n. 123, non convertiti in legge.
Testo in vigore dal 6 agosto 1986 al 22 dicembre 2008
