[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA CONCERNENTE IL RIFORNIMENTO IDRICO DEL COMUNE DI GORIZIA.

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia hanno convenuto, ai sensi dell'allegato V, punto 5, del trattato di pace con l'Italia e nello spirito della feconda collaborazione tra i due Paesi e le popolazioni confinanti, quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]Il rifornimento idrico del comune di Gorizia viene disciplinato in via transitoria fino al 31 dicembre 1976 dalle norme di cui all'accordo italo-jugoslavo stipulato il 18 luglio 1957 e scaduto il 15 settembre 1975.

Testo vigente dal 29 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;441~accordo-art1 · fonte su Normattiva