[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA CONCERNENTE IL RIFORNIMENTO IDRICO DEL COMUNE DI GORIZIA.
[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia hanno convenuto, ai sensi dell'allegato V, punto 5, del trattato di pace con l'Italia e nello spirito della feconda collaborazione tra i due Paesi e le popolazioni confinanti, quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]Il rifornimento idrico del comune di Gorizia viene disciplinato in via transitoria fino al 31 dicembre 1976 dalle norme di cui all'accordo italo-jugoslavo stipulato il 18 luglio 1957 e scaduto il 15 settembre 1975.
Testo vigente dal 29 luglio 1977
