[1]ACCORDO tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia
[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia hanno convenuto, ai sensi dell'Allegato V del Trattato di pace con l'Italia, dell'Accordo italo-jugoslavo stipulato il 18 luglio 1957, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia stipulato il 21 novembre 1975 e nello spirito della feconda collaborazione tra i due paesi e le popolazioni confinanti, quanto segue:
[3]ART. 1.
[4]Il rifornimento idrico del comune di Gorizia viene disciplinato a partire dal 1 gennaio 1977 dalle norme contenute nei punti 1 e 2 dell'Allegato V del Trattato di pace con l'Italia.
Testo vigente dal 15 dicembre 1980
