[1]ACCORDO tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia hanno convenuto, ai sensi dell'Allegato V del Trattato di pace con l'Italia, dell'Accordo italo-jugoslavo stipulato il 18 luglio 1957, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia stipulato il 21 novembre 1975 e nello spirito della feconda collaborazione tra i due paesi e le popolazioni confinanti, quanto segue:

[3]ART. 1.

[4]Il rifornimento idrico del comune di Gorizia viene disciplinato a partire dal 1 gennaio 1977 dalle norme contenute nei punti 1 e 2 dell'Allegato V del Trattato di pace con l'Italia.

Testo vigente dal 15 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;841~accordo-art1 · fonte su Normattiva