Art. 18 (Protocollo)
[1]Stati contraenti si notificheranno l'adempiamento delle proce- dure interne necessarie per l'esecuzione nei rispettivi ordinamenti del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda di tali notifiche. Fatto a Roma, il 9 Dicembre 1987 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
[2]Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Argentina
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
