principi di cui all'articolo 4 fanno eccezione soltanto le limitazioni che risultano: - dalle disposizioni sull'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ricevente; - dalle decisioni dell'Autorita' giudiziaria di tale Stato che, in base alle norme vigenti, siano state adottate in materia di limitazione della liberta' personale, nel rispetto delle garanzie di cui all'articolo 13; (illeggibile) di altre autorita' competenti poiche' (illeggibile) di provvedimenti per i quali la legge prevede la conferma della autorita' giudiziaria entro termini brevi.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
