coniuge ed ai figli a carico del lavoratore conviventi nell'ambito della famiglia (in seguito chiamati membri della famigli a) si applicano gli articoli 3, 4 e 5 del presente Protocollo. Il soggiorno dei membri della famiglia nello Stato ricevente e' consentito per l'intera durata del soggiorno del lavoratore. Tale Stato accorda ogni facilitazione alle imprese che adottano iniziative per rendere piu' agevole il soggiorno dei membri della famiglia.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
