Stati contraenti riconoscono che i rispettivi ordinamenti garantiscono ai lavoratori legalmente ammessi nei rispettivi territori il diritto di circolare negli stessi e di uscirne, sia per l'esercizio della loro attivita' lavorativa sia per finalita' personali, culturali e ricreative.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;442~protocollo-art4 · fonte su Normattiva