un veicolo gia' immatricolato da uno Stato contraente e' immatricolato nell'altro Stato contraente, la prima di tali immatricolazioni decade. L'autorita' dell'altro Stato contraente pro- cede conformemente all'articolo 3 commi 2 e 3 e comunica allo Stato contraente che aveva immatricolato il veicolo con il nome e indirizzo del titolare dell'immatricolazione ed il numero di targa attribuito; lo stesso procedimento si esegue se l'immatricolazione non e' piu' valida al momento della presentazione della domanda d'immatricolazione nello Stato contraente nel cui territorio il veicolo e' stato trasferito.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;444~accordo-art4 · fonte su Normattiva