(1) I provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di guida adottati dall'autorita' amministrativa di uno Stato contraente sono eseguiti, a domanda, dall'altro Stato contraente sul suo territorio; per quanto concerne autorita' dello Stato richiesto. (2) Nell'ambito dell'esecuzione, lo Stato richiesto ritira la patente di guida e la trasmette allo Stato richiedente.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
