(1) I provvedimenti di sospensione o di revoca dei documenti di circolazione adottati dalle autorita' di uno Stato contraente sono seguiti, a domanda, dall'altro Stato contraente sul suo territorio, per quanto concerne l'esecuzione, tali provvedimenti sono equiparati a quelli delle autorita' dello Stato richiesto. (2) Nell'ambito dell'esecuzione, lo Stato richiesto ritira i documenti di circolazione e li trasmette allo stato richiedente, distruggendo le targhe ove richiesto. (3) I commi 1 e 2 si applicano per analogia anche ai documenti per la circolazione di prova o di trasferimento rilasciati con targhe apposite.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;444~accordo-art3 · fonte su Normattiva