Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985
Art. 2 (Approvazione)
art. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformitA' a quanto previsto dall'articolo 62 della convenzione stessa.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
