' personale dei funzionari consolari 1. I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nel caso di infrazione passibile di una pena privativa della liberta' personale di non meno di cinque anni secondo la legislazione dello Stato di residenza e sulla base di una decisione dell'autorita' giudiziaria competente. 2. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di limitazione della loro liberta' personale, se non in esecuzione di una sentenza giudiziaria definitiva. 3. Quando un procedimento penale e' iniziato contro un funzionario consolare, egli e' tenuto a presentarsi davanti alle autorita' competenti. Tuttavia, detto procedimento deve essere condotto con i riguardi dovutigli in considerazione della sua posizione ufficiale, e, ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. quando, nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si renda necessario di porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento diretto contro di lui dovra' essere iniziato senza indugio.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art25 · fonte su Normattiva