delle formalita' amministrative 1. Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i suoi familiari devono ottemperare alle formalita' prescritte dalle autorita' amministrative dello Stato di residenza, per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del titolo III. 2. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza rilasciano un documento d'identita' ai funzionari e impiegati consolari e ai membri delle loro famiglie che non hanno la cittadinanza dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art34 · fonte su Normattiva