[1]delle funzioni consolari

[2]I funzionari consolari sono abilitati a: 1. Proteggere nello Stato di residenza i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini e favorire lo sviluppo dei rapporti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, culturale e tecnico tra le parti contraenti. 2. Assistere i cittadini dello Stato d'invio nei rapporti con le autorita' dello Stato di residenza. 3. Prestare soccorso e assistenza ai cittadini, persone fisiche e morali dello Stato d'invio. 4. Prendere nel rispetto delle prassi e procedure in vigore nello Stato di residenza, i provvedimenti atti ad assicurare la rappresentanza adeguata dei cittadini dello Stato d'invio presso i tribunali o le altre autorita' dello Stato di residenza ed adottare misure provvisorie di salvaguardia dei diritti ed interessi di tale cittadini allorche', a causa della loro assenza o per qualsiasi altro motivo, Essi non possono tutelare in tempo utile i loro diritti ed interessi. 5. Informarsi con tutti i mezzi leciti sulla situazione e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, culturale e tecnica dello Stato di residenza, riferire su tali argomenti. 6. Informarsi con i mezzi consentiti dalla legislazione dello Stato di residenza sugli incidenti che coinvolgono i cittadini dello Stato d'invio.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art35 · fonte su Normattiva