doganale In conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari che esso puo' adottare, lo Stato di residenza concede l'importazione nonche' l'esenzione da ogni diritto doganale, tasse e altre imposte connesse, che non siano spese di deposito, di trasporto e oneri relativi a servizi analoghi, per gli oggetti seguenti, a condizione che siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, sigilli e timbri, libri, stampati ufficiali, i mobili di ufficio, il materiale e le forniture di ufficio e gli oggetti analoghi forniti all'Ufficio consolare dello Stato di invio o previa sua richiesta.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
