generali relative alle facilitazioni di privilegi e immunita' 1. Gli articoli 9, 10, 15, 19, 20, 21, 37, 38 della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da un funzionario consolare onorario. inoltre, le facilitazioni, i privilegi e le immunita' di detti Uffici consolari sono regolate dagli articoli 46, 47, 48, 49. 2. Gli articoli 26, 27, 28/3, 29, 30 e 33 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le facilitazioni, privilegi ed immunita' di detti funzionari consolari sono regolamentati dagli articoli 50, 51, 52, 53 e 54. 3. I privilegi e le immunita' previsti nella presente convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. 4. Lo scambio di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari e' ammesso solamente con il consenso dei due Stati di residenza.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
