generali relative alle facilitazioni di privilegi e immunita' 1. Gli articoli 9, 10, 15, 19, 20, 21, 37, 38 della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da un funzionario consolare onorario. inoltre, le facilitazioni, i privilegi e le immunita' di detti Uffici consolari sono regolate dagli articoli 46, 47, 48, 49. 2. Gli articoli 26, 27, 28/3, 29, 30 e 33 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le facilitazioni, privilegi ed immunita' di detti funzionari consolari sono regolamentati dagli articoli 50, 51, 52, 53 e 54. 3. I privilegi e le immunita' previsti nella presente convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. 4. Lo scambio di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari e' ammesso solamente con il consenso dei due Stati di residenza.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art45 · fonte su Normattiva