' degli archivi e documenti consolari Gli archivi e documenti consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni tempo e in ogni luogo, a condizione che siano separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del Capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, come pure dai beni, libri o documenti attinenti alla loro professione o al loro commercio.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
