di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche, nella misura in cui sia consentito dal contesto, all'esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica. 2. I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o cui sono comunque affidate le funzioni consolari della missione, sono notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autoritA' designata da detto Ministero. 3. Nello esercizio delle funzioni consolari la missione diplomatica puO' rivolgersi:

  • a)alle autorita' locali della circoscrizione consolare;
  • b)alle autorita' centrali dello Stato di residenza qualora lo consentano le leggi, regolamenti e usi in vigore in detto Stato di residenza o gli accordi internazionali in materia. 4. L'esercizio di funzioni consolari da parte dei membri di una missione diplomatica, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non influisce sui privilegi e sulle immunita' di cui godono in qualita' di membri del personale diplomatico di tale missione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art6 · fonte su Normattiva