a titolo temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare 1. Se il Capo dell'Ufficio consolare e' impedito nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto e' vacante, lo Stato d'invio puo' designare una persona preposta a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare. Tale designazione e' notificata al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. Il reggente dell'Ufficio consolare cosi' designato gode dei privilegi e delle immunita' concessi al Capo dell'Ufficio consolare che sostituisce, o qualora questo sia piU' favorevole, del trattamento che riceveva sino a quel momento nello Stato di residenza. 2. Rimane inteso tuttavia che lo Stato di residenza non e' tenuto, secondo il paragrafo 1 del presente articolo, a concedere alla persona designata a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare, i diritti, privilegi o immunita', il cui esercizio o godimento siano subordinati a condizioni che non si verificano per il reggente. 3. Se un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza e' designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare, in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, esso continua a beneficiare dei privilegi e delle immunita' diplomatiche qualora lo Stato di residenza non vi si opponga.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art7 · fonte su Normattiva