[1]e denuncia 1. La presente Convenzione e' stipulata per una durata illimitata. 2. Ognuna delle Parti contraenti potra' in qualsiasi momento denunciarla e tale denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data della ricezione della sua notifica da parte dell'altro Stato. In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo. fatto a Roma il 17 ottobre 1985 in due esemplari originali ciascuno in lingua araba, italiana e francese facenti egualmente fede. In caso di divergenza tra i testi italiano e arabo, prevale il testo francese.

[2]per la Repubblica Italiana per la Repubblica Tunisina

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art64 · fonte su Normattiva