[1]La presente Convenzione restera' in vigore senza limiti di tempo. Ogni Stato contraente avra' comunque la facolta' di denunciarla in qualsiasi momento a mezzo di una notifica scritta indirizzata al Consiglio Federale Svizzero il quale ne informera' gli altri Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. Questa facolta' di denuncia non potra' essere esercitata da uno Stato prima della scadenza del termine di un anno a partire dalla data in cui la Convenzione e' entrata in vigore nei suoi confronti. La denuncia produrra' effetto a partire da un termine di sei mesi dopo la data in cui il Consiglio Federale Svizzero avra' ricevuto la notifica prevista nel primo capoverso del presente articolo.
[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a cio', hanno firmato la presente Convenzione.
[3]FATTO A Vienna, l'8 settembre 1976, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio Federale Svizzero e di cui una copia conforme autenticata sara' consegnata tramite via diplomatica ad ogni Stato Contraente ed al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.
[4]Per l'Austria: SCHWIND
[5]Per il Belgio: R. HUYBRECHT
[6]Per la Francia: GUY DELTEL
[7]Per la Grecia: G. KARAMANOS
[8]Per l'Italia: S. CATTANI
[9]Per la Jugoslavia: DRAGUTIN TODORIC
[10]Per il Lussemburgo: HENRI DELVAUX
[11]Per i Paesi Bassi: Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, i termini "territorio metropolitano" e "territori extra-metropolitani", usati nel testo della Convenzione, significano, vista la uniformita' che esiste dal punto di vista del diritto pubblico tra i Paesi Bassi e le Antille olandesi, "territorio europeo" e "territori non europei". J. VAN RUN VAN ALKEMADE
[12]Per il Portogallo: JOAO DE DEUS PINHEIRO FARINHA
[13]Per la Repubblica federale di Germania: Per la Spagna: DIEGO ESPIN CANOVAS
[14]Per la Svizzera: La Confederazione Svizzera dichiara, ai sensi dell'articolo 11, che si riserva la facolta' di non applicare la presente Convenzione agli estratti di atti di nascita relativi ai minori adottati di cui sussista la filiazione d'origine. ERNST GOTZ
[15]Per la Turchia: A. TALUY (Seguono i formulari)
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
