La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. Ogni Stato parte alla presente Convenzione avra' tuttavia la facolta' di denunciarla in qualunque momento, allo scadere del termine di un anno dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero ed avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello della ricezione di detta notifica. La Convenzione restera' in vigore tra gli altri Stati.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;386~art11 · fonte su Normattiva