[1]Probatoria nello Stato Richiedente

[2]1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorita' Competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere testimonianza, di essere ascoltata come perito o di compiere altra attivita' processuale. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente della disponibilita' di tale persona. 2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la citazione a comparire prevista nel paragrafo precedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente richieda un termine inferiore per i casi urgenti, mai inferiore a trenta giorni.

Testo vigente dal 9 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-20;45~art12 · fonte su Normattiva