La compensazione e' regolata dalle procedure definite agli articoli 8 e 9 dell'Accordo di solidarieta'. Se la Svizzera e' la Parte contraente fornitrice, il prezzo del gas e' la media degli ultimi prezzi disponibili sul mercato a pronti delle borse tedesca, italiana e francese. La determinazione dell'importo dell'indennizzo per i danni ai settori economici coinvolti della Svizzera in quanto Parte contraente fornitrice e' effettuata sulla base delle leggi svizzere in materia, come da Allegato 1 del presente Accordo. La Svizzera puo' inoltre rivendicare i costi di trasporto del gas (fino al confine svizzero) per il prezzo che deve essere pagato dalla Germania o dall'Italia, in quanto tali costi non sono inclusi nel prezzo di scambio.

Testo vigente dal 10 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;45~allegato-art12 · fonte su Normattiva