Lo Stato della Citta' del Vaticano potra' coniare, in Sede Vacante, monete anche in aggiunta al limite massimo stabilito nel paragrafo precedente ma in guisa da non eccedere complessivamente, nell'anno nel quale si e' verificata la vacanza, l'importo di 75 milioni di lire italiane e, comunque, per non oltre 15 milioni di pezzi.

Testo vigente dal 16 maggio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-04-09;450~art6 · fonte del testo