Lo Stato della Citta' del Vaticano potra' coniare, in Sede Vacante, monete anche in aggiunta al limite massimo stabilito nel paragrafo precedente ma in guisa da non eccedere complessivamente, nell'anno nel quale si e' verificata la vacanza, l'importo di 75 milioni di lire italiane e, comunque, per non oltre 15 milioni di pezzi.
Testo vigente dal 16 maggio 1952
