Art. 6 (Convenzione)
In Sede Vacante, nell'anno nel quale si e' verificata la vacanza, lo Stato della Citta' del Vaticano potra' anche coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di cento milioni di lire italiane e per non oltre dieci milioni di pezzi. In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Citta' del Vaticano potra' del pari coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di cento milioni di lire italiane e per non oltre dieci milioni di pezzi. Nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico lo Stato della Citta' del Vaticano potra' altresi' coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di duecento milioni di lire italiane e per non oltre venti milioni di pezzi.
Testo vigente dal 14 novembre 1964
