coniazione delle monete d'oro potra' essere fatta per valore illimitato. Lo Stato della Citta' del Vaticano rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le stesse avranno corso legale soltanto nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano. Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro - di cui all'art. 2 - non potra' eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo di lire italiane e, comunque, per un quantitativo non superiore a cento milioni di pezzi.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;119~convenzione-art5 · fonte su Normattiva