Per l'esecuzione dell'Accordo le Parti contraenti costituiranno una Commissione Mista che si riunira' alternativamente in Italia e in Ungheria: a Roma sotto la presidenza del Ministro per gli Affari Esteri italiano, o di persona da lui designata; a Budapest sotto la presidenza del Ministro per gli Affari Esteri ungherese, o di persona da lui designata. La Commissione Mista avra' il compito di elaborare programmi particolareggiati per l'attuazione del presente Accordo nonche' di seguirne attentamente la realizzazione favorendo quanto possibile le iniziative di enti ed organizzazioni che svolgono attivita' previste nell'Accordo.

Testo vigente dal 23 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-18;450~art17 · fonte su Normattiva