Per l'esecuzione del presente Accordo le Alte Parti contraenti costituiranno, su basi paritetiche, una Commissione Mista che si riunira' almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nell'U.R.S.S., a Roma sotto la presidenza del Ministro degli Affari Esteri d'Italia o di persona da lui designata e a Mosca sotto la presidenza del Presidente del Comitato di Stato per le Relazioni Culturali con l'Estero presso il Consiglio dei Ministri dell'U.R.S.S. o di persona da lui designata.

Testo vigente dal 19 maggio 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-31;351~art11 · fonte su Normattiva