PROTOCOLLO SUI CRITERI DI CONVERGENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 109 J DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare la Comunita' nel processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1 del trattato, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunita' europea: ARTICOLO 1 Il criterio relativo alla stabilita' dei prezzi di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo trattino, del trattato, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che e' sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilita' dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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