36.1. Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE. 36.2. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabilite nelle condizioni di impiego.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~art36 · fonte su Normattiva