Art. 36 (Protocollo 4)
1. Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea. 2. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione su tutte le controversie fra la Banca centrale europea e i propri dipendenti, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
