ARTICOLO K.9 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, puo' decidere di rendere applicabile l'articolo 100 C del trattato che istituisce la Comunita' europea ad azioni pertinenti a settori contemplati dall'articolo K.1, punti da 1) a 6), decidendo nel contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~trattato-artk9 · fonte su Normattiva