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C a n o n i 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni a titolo di diritto d'autore e gli altri analoghi compensi relativi alla produzione o riproduzione di opere letterarie, drammatiche, musicali o artistiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne e' il beneficiario effettivo sono, imponibili soltanto in detto altro Stato. 4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, un Land, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, cui si ricolleghi l'obbligazione del pagamento dei canoni e che ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Testo in vigore dal 27 novembre 1992 al 26 novembre 1993

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